Finanza sostenibile
In tema di finanza sostenibile, la società ha adottato le seguenti policy:
È ampiamente riconosciuto che i rischi di sostenibilità, di carattere ambientale, sociale o di governance, rappresentano un fattore importante nelle analisi dei rischi degli strumenti finanziari. Evento fisici o di transizione o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance possono infatti provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.
A fronte di tale considerazione, al fine di assicurare un’adeguata protezione degli investitori, è opportuno integrare il processo di gestione dei rischi finanziari con l’analisi dei rischi di sostenibilità.
Il regolamento SFDR mira a conseguire una maggiore trasparenza su come i consulenti finanziari integrano i rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, la Società pubblica le informazioni circa le politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti.
La Società non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.5 (b) del Regolamento (EU) 2019/2088 (SFDR).
I motivi per cui la SCF non prende in considerazione gli eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità deriva dalla considerazione che le informazioni sulla sostenibilità degli strumenti finanziari oggetto di consulenza non sono ad oggi ancora facilmente accessibili o complete.
J. Lamarck SCF S.p.A. non rientra nell’ambito di applicazione né dell’articolo 8 né 9 del Regolamento (EU) 2019/2088 (SFDR).
Consapevole dell'importanza crescente attribuita ai fattori di sostenibilità nell'ambito degli investimenti finanziari, la SCF si impegna a raccogliere le informazioni relative alle preferenze di sostenibilità dei clienti e di integrare la valutazione di adeguatezza per rispondere alle richieste dei clienti relativamente all'integrazione di tali fattori nei loro portafogli di investimento.
Nel caso in cui un cliente manifesti l'interesse a incorporare i fattori di sostenibilità nelle sue decisioni di investimento, così come previsto dall’art. 167 comma 2 del Regolamento Intermediari della Consob, la Società si impegna ad intraprendere tutte le misure necessarie per adeguare le raccomandazioni di investimento in strumenti finanziari che corrispondano alle preferenze di sostenibilità specificatamente espresse dal cliente.
Per “Preferenze di sostenibilità” si intende la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tassonomia);
b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (SFDR);
c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.
Al fine di fornire raccomandazioni personalizzate e aderenti alle preferenze di sostenibilità dei clienti, la SCF, che raccomanda investimenti azionari in società a larga capitalizzazione quotate sui mercati regolamentati (in particolare americani), adotta delle metodologie volte ad analizzare le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle società oggetto di raccomandazione.
Le fonti informative utilizzate, pubblicamente disponibili, consistono nelle relazioni di bilancio e di sostenibilità pubblicate dalle società quotate sui mercati regolamentati integrandole, se necessario, con le informazioni, pubblicamente disponibili.
La SCF non raccomanda strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisferanno tali preferenze.
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